Senza fondo speciale è vietata l'azione esecutiva nei confronti dei morosi
In tema di condominio, nel caso di
mancato pagamento delle quote condominiali per i lavori straordinari
autorizzati dall'assemblea, i terzi creditori non possono agire
esecutivamente nei confronti dei morosi se prima non è stato costituito
il fondo speciale previsto dall'articolo 1135 co.1 n.4 del c.c. a tutela
della ditta appaltatrice
Così si è pronunciato il Giudice di Pace di Taranto sentenza n. 983 del 18 marzo 2016,
ove è stato precisato che qualora il condominio intenda avviare lavori
straordinari dovrà prima costituire, obbligatoriamente, un fondo
speciale di importo pari all'ammontare dei lavori. La legge, infatti,
per evitare le ricorrenti e sgradevoli situazioni di morosità nei
confronti delle ditte edili, impone di costituire, all'interno del
bilancio del condominio, una particolare riserva.